INDICE
I. Resistenza e forme di mutamento politico
1. Resistenza “costituzionale”, disobbedienza civile e rivoluzione
2. Resistenza “costituzionale”, riformismo e altre forme di mutamento
II. Giustificare il diritto di resistenza
1. Bobbio e d’Entrèves: la forza e il diritto
2. Il diritto di resistenza: da Antigone a Rawls
3. Dossetti e il dibattito alla Costituente
4. Il caso italiano
III. Resistere al potere economico ed ideologico
1. La tipologia moderna delle forme di potere
2. Opacità del potere ideologico ed economico: Bernays e Pasolini
3. Ragioni (costituzionali) per resistere
4. Il massacro di Ludlow
IV. Alla ricerca di un equilibrio sociale perduto
1. Riconoscere la nuova gerarchia dei poteri sociali
2. Non solo stato o mercato. La proposta antiutilitarista
3. Resistere all’assolutismo proprietario
4. Resistere alla crescita autodistruttiva della “megamacchina”
V. Metodi di resistenza
1. Modalità e limiti del “diritto di resistenza”: dai monarcomachi a Thoreau
2. Violenza strutturale resistenza “costituzionale”
3. Resistenza nonviolenta per “veder chiaro”
INTRODUZIONE
Nelle “società aperte” contemporanee il diritto di resistenza pare divenuto un ferrovecchio, destinato ad essere oggetto di studi eruditi di storia del pensiero politico ma non di teoria politica e di dibattito pubblico. Un tempo, il tempo delle varie forme di governo autocratico, la riflessione intorno alla legittimità o meno di destituire o addirittura uccidere il tiranno, l’invasore, l’usurpatore, il despota o il dittatore – o comunque di abbattere i regimi assoluti, dispotici e totalitari che rappresentavano le diverse figure dell’oppressione del governanti sui governati – poteva godere, per così dire, di una sua forza intrinseca, derivatale dall’evidenza del problema che affrontava. Tale riflessione poteva spingersi, come ci ha insegnato Locke, a interrogarsi sulla legittimità di resistere anche al governo rappresentativo, qualora quest’ultimo tradisse palesemente e ripetutamente la fiducia accordatagli dai rappresentati, perché quello era il tempo in cui le costituzioni non si erano ancora dotate di meccanismi di correzione interna, di istituzioni di garanzia, prime fra tutte le corti costituzionali e le altre forme di judicial review.
Ma con la comparsa e il progressivo consolidamento dello stato democratico di diritto provvisto di molteplici istituti di garanzia parve ai più che il vecchio “diritto di resistenza” potesse andare tranquillamente in pensione, senza rimpianto alcuno. Soprattutto nelle costituzioni europee del secondo dopoguerra gli strumenti di opposizione attraverso il diritto sembravano essersi così affinati da rendere inutile e contraddittorio, se non pericoloso, riammettere in qualche forma quella “resistenza all’oppressione” che figurava nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e in alcune costituzioni di quel periodo.
Tuttavia, ripensando non alla prima stagione del costituzionalismo ma alle costituzioni del secondo novecento e ai loro padri fondatori, ci sovviene, come prima immediata associazione di idee, la figura di Giuseppe Dossetti, che nel corso dei lavori di commissione dell’assemblea costituente italiana propose di inserire nel testo un preciso riferimento al diritto/dovere individuale e collettivo di resistenza, qualora i pubblici poteri “violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente costituzione”. E come dimenticare le parole con cui nel 1952 Piero Calamandrei chiuse la poesia “Il monumento a Kesselring”, suscitatagli dall’indignazione per la scarcerazione dell’ufficiale nazista? Il monumento che Kesselring pretendeva dagli italiani sarà fatto “con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi” e si chiamerà “Ora e sempre resistenza”. Infine, in tempi più recenti, risuona ancora il grido lanciato da Francesco Saverio Borrelli – resistere, resistere, resistere! –, allorquando al Procuratore capo di Milano (che si definiva non un rivoluzionario, ma un vecchio liberale crociano) parve che i principi costituzionali fossero a rischio di svuotamento, di sostanziale tradimento, a causa dei provvedimenti in materia di “riforma” della giustizia che la maggioranza di destra di allora (sic!) aveva in animo di approvare.
Ma dalle mere associazioni di idee, e dall’emozione che possono suscitare questi ricordi e questi riferimenti a personaggi di così alta statura morale, vorrei sforzarmi di passare subito alla definizione della questione in termini teorici. Ci sono anche oggi buone ragioni per ritenere che continuare a riflettere sulla resistenza all’oppressione – o, se preferite, sul diritto di resistenza – nella società aperta (nelle democrazie costituzionali) non sia un esercizio inutile? Io, come cercherò di mostrare nel corso di questo saggio, credo che valga almeno la pena di porsi sul serio il problema. Infatti, per quanto ben congegnate siano le istituzioni di garanzia, permane sempre la possibilità della confusione e sovrapposizione tra il controllato e il controllore, per esempio mediante la progressiva occupazione, da parte di una maggioranza politica larga e duratura, di tali istituzioni. Così come permane sempre la possibilità che altri poteri sociali diventino così forti da essere, per così dire, “costituzionalmente immuni”, sottraendosi di fatto a qualsiasi forma di controllo efficace e oltrepassando impunemente i limiti loro assegnati dalle norme fondamentali (in applicazione, per dirla con Michael Walzer, del principio liberale della separazione delle sfere).
La riflessione che segue sarà dunque innanzitutto un tentativo di rispondere, ancora una volta, alla ricorrente domanda se esistano, o al contrario non esistano, buoni argomenti per considerare o meno ragionevole e coerente resistere affinché venga preso sul serio quel “patto giurato tra uomini liberi”. Ed è proprio questo “prendere sul serio” – rispettandola appieno e portandola a compimento nell’ordinamento giuridico e nell’organizzazione sociale – la legge fondamentale che ci si è dati in quanto collettività politica a definire, almeno in prima approssimazione, il senso e il limite di ciò che intendo per “resistenza costituzionale”. Dall’assumere questa prospettiva deriva anche la domanda se a tal fine risulti opportuno o meno inserire nel testo di una costituzione moderna – definibile in termini generali come la legge fondamentale che dichiara inalienabili un insieme di diritti della persona e del cittadino e ne predispone le garanzie attraverso un ordinamento ispirato al principio della separazione dei poteri – un articolo, un comma, insomma un riferimento alla resistenza, ovvero, così posta la questione, al “diritto di resistenza”.
Più in generale, si tratta di interrogarsi intorno alla liceità, o addirittura al dovere, qualora si verifichino determinate circostanze, di resistere ai diversi tipi di potere presenti nella vita collettiva, anche se si tratta di poteri che appaiono formalmente subordinati e rispettosi delle norme prodotte da un sistema politico e istituzionale costituitosi nelle forme e nei limiti dello stato democratico di diritto. L’attenzione agli altri poteri sociali mostra che la questione è ancora più ampia ed è riconducibile solo in parte alla tradizione del pensiero politico: tradizionalmente, infatti, il diritto di resistenza era considerato come opposizione, attiva o passiva, al potere per eccellenza, il potere politico. Ma, almeno a partire dal sec. XIX, occorrerebbe – facendo riferimento alla tipologia moderna delle forme di potere: potere politico, economico, ideologico – considerare dalla prospettiva del “diritto” di resistenza anche le altre due forme di potere, cioè quello ideologico ed economico.
Quattro grandi “domande”, nell’ordine che segue, costituiranno le tappe principali di questo lavoro. Innanzitutto, prima ancora di utilizzare in modo irriflesso la formula “diritto di resistenza” e di chiedersi se sia un diritto morale o giuridico, è forse utile domandarsi che cosa significhi politicamente “resistenza” (cap. 1). Appare intuitivo che resistere implichi opposizione e volontà di cambiamento rispetto ad un regime (o ad un progetto politico in avanzata fase di realizzazione) ritenuto ingiusto o eversivo. La resistenza pare essere quindi una specie “ibrida”, o perlomeno curiosa, del genere “mutamento politico”: si direbbe che è un’azione intesa a cambiare per conservare. In quali aspetti è simile e in quali si distingue allora non solo dalla rivoluzione – alla quale pare storicamente più affine –, ma anche da altre azioni o progetti di mutamento (o non mutamento) politico, quali riforma, conservazione, restaurazione, reazione?
In secondo luogo viene la domanda circa il perché della resistenza(cap. 2). Con quali argomenti si può giustificare il diritto alla resistenza, e con quali (anche o solo) il dovere? Sulla base di antiche consuetudini che il detentore del potere politico avrebbe violato? Sulla base del conflitto irreducibile tra le norme positive emanate dal sovrano e leggi di rango superiore, siano esse divine o naturali? Sulla base della violazione, da parte del governante, del patto che ha stabilito con i governati, cioè della costituzione, in particolare dei suoi principi fondamentali? O sulla base di che altro ancora? E di conseguenza: chi ha il diritto o dovere di resistere, quando, con quali modalità?
In terzo luogo, una volta stabilito che cosa distingua la resistenza da altre forme di opposizione e di cambiamento e se si possa trattare di un diritto e/o di un dovere, se abbia quindi una dimensione giuridica e/o morale o appartenga invece alla dimensione dei meri fatti, occorre interrogarsi, come si è già accennato, rispetto a chi o che cosa, a quale tipo di potere si ritiene lecito o opportuno, nel senso di praticabile, opporre resistenza. La tipologia classica – aristotelica – delle forme di potere distingueva sostanzialmente tra potere paterno, dispotico e politico, quella moderna è fondata sulla distinzione tra potere economico, ideologico e politico. Ovviamente queste tipologie vanno approfondire e confrontate tra loro: balza agli occhi, per esempio, che entrambe contengono il tipo del potere politico, ma presumibilmente con diversa connotazione del medesimo.
In prima approssimazione, con qualche forzatura e sfasatura rispetto ai termini con cui tradizionalmente è stato affrontato il tema, possiamo tuttavia dire che nella storia del pensiero politico si trovano giustificazioni (perché si resiste) e modalità di resistenza (come si resiste) relative sia al potere paterno e dispotico sia al potere politico. Dal punto di vista teorico poco frequentato, almeno esplicitamente, è a mia conoscenza il tema della possibile resistenza al potere economico e ideologico. Eppure, vista la straordinaria importanza di questi poteri e delle loro inquietanti “sinergie” nel mondo contemporaneo, questo tema appare centrale e decisivo, e come tale sarà più ampiamente discusso in questo saggio (capp. 3 e 4). Apparentemente la risposta più ovvia è che almeno nelle democrazie avanzate la resistenza a questi poteri – quando tendano a divenire selvaggi, eslege, totalizzanti – si dovrebbe fare indirettamente, ovvero resistendo a quel potere politico che non si preoccupi di sottometterli sul serio a norme coerenti con i principi di una democrazia costituzionale. Ma forse questa risposta è insufficiente, viste le proporzioni e la transnazionalità delle corporation e dei network mediatici, nonché, lo ribadisco, la loro capacità di “fare sistema” e di orientare le scelte politiche degli stati nazionali, anche dei più potenti.
La quarta e ultima domanda concerne il come si possa o si debba resistere, ovvero si propone di approfondire le modalità, i metodi della resistenza (cap. 5). La distinzione tradizionale collocava da un lato la resistenza passiva, il rifiuto dell’obbedienza che comprendeva l’accettazione di tutte le sue conseguenze, e dall’altro la resistenza attiva, l’azione violenta intesa a rovesciare – se necessario anche attraverso l’eliminazione fisica – il detentore del potere politico. Entrambe potevano essere individuali o collettive. Ma nel mondo moderno, e soprattutto a partire dalla metà dell’Ottocento, le modalità e le manifestazioni di resistenza si sono articolate e moltiplicate, dando spazio a molte forme di resistenza parziale, che, pur non proponendosi di rovesciare questo o quel regime, intendono indurlo a rettificare aspetti salienti della sua struttura istituzionale, della sua condotta o del suo programma politico. Si pensi ai cosiddetti “repertori della protesta”, che vanno dalla prudente raccolta di firme alla disobbedienza civile antagonistica. In particolare, si incontra qui la questione decisiva, e comunque di grande peso circa il giudizio che si può formulare sull’ammissibilità o meno del diritto di resistenza nella prospettiva del costituzionalismo, dell’uso della violenza o al contrario della riduzione al minimo della violenza che può essere legittimo usare nell’esercizio del diritto di resistenza. In ogni caso, del giudizio morale e politico sulla pratica della resistenza (qualora sia essa considerata un mero fatto). In questo senso, non si può non prendere in seria considerazione i metodi di lotta non violenta, o per meglio dire intesi alla riduzione al minimo della violenza, che Gandhi ci ha lasciato in eredità.
Ci sarebbe infine una quinta e ultima domanda, forse oggi la più difficile, a proposito del chi resiste, dei soggetti politici intenzionati a – e capaci di – pensare ed esercitare forme intelligenti di resistenza. A questa domanda si tenterà di rispondere a più riprese, anche se solo per cenni e dunque in maniera senza dubbio provvisoria e ancora insoddisfacente, lungo tutto il corso di questo saggio, che in fondo si propone proprio di incominciare a riflettere su questa assenza, su questo vuoto, e di invitare a colmarlo, perlomeno a livello di suggestioni filosofiche.
Per quanto la resistenza all’oppressione o il diritto di resistenza possa essere sempre esercitato individualmente, a mano a mano che il potere politico risulta più frequentemente detenuto da organi collegiali anziché da persone fisiche, e a mano a mano che la con-fusione dei poteri (politico, economico ed ideologico) risulta sempre più formidabile, la dimensione collettiva della resistenza è divenuta, di pari passo, più significativa, e forse l’unica dotata di qualche efficacia politica. Con ciò non si vuole evidentemente affermare che per esercitare forme di resistenza occorra aspettare di convincere e coinvolgere la maggioranza dei cittadini. Come afferma Anna Jellamo, “la violazione dell’obbligo di obbedienza, per essere qualificabile in termini di resistenza, necessita certamente di una ragione che travalichi i confini delle ragioni e degli interessi privati, una ragione suscettibile di condivisione, perché fondata su un comune patrimonio di valori etici e di civiltà giuridica. Ma non per questo richiede che quella ragione trovi attuale e immediata condivisione. Non necessariamente un soggetto collettivo ha maggior titolo di un soggetto individuale. Dal punto di vista della legittimità, il numero non è rilevante: il diritto di resistenza appartiene a chi ha il coraggio di farsene carico” (Obbedienza e resistenza, in “Parolechiave”, 26, 2006, p. 40).
La resistenza nelle sue molteplici connotazioni è per definizione affare di minoranze più o meno “eroiche”. Tuttavia, sia che si tratti di vigilare sulla democrazia costituzionale e di difenderla – e non sarei così sicuro che questa sia oggi solo un’ipotesi di scuola – sia che si tratti di condurre battaglie civili nel nome di una più completa e adeguata realizzazione dei principi del costituzionalismo moderno, il presupposto determinante, e al contempo una risorsa sempre più rara, è la volontà e la capacità da parte degli individui di agire collettivamente. A complicare ulteriormente le cose sembra oggi aggiungersi il fatto che le minoranze “resistenti”, anche le più agguerrite e radicali, soggiacciano, se vogliono suscitare un minimo di interesse per le loro lotte, alla logica di spettacolarizzazione di qualsiasi “evento” (laddove tutto è ridotto ad “evento”) che domina il mondo dell’informazione, ossia, a giocare con quelle stesse regole non scritte ma ferree che normalmente – il più delle volte – portano a vincere l’avversario che è, per così dire, a tali regole consustanziale.
Se ciò è plausibile, allora la pre-condizione di una resistenza che non sia sterile o velleitaria consiste nella (ri)costruzione del senso individuale dell’azione collettiva. Potremmo dire, prendendo sul serio il significato profondo dell’individualismo democratico – quel patto sociale di cooperazione che individui intelligenti liberamente associatisi considerano premessa più favorevole allo sviluppo dei loro talenti dello struggle for life – e sviluppandolo in tutte le sue implicazioni fino a comprendere, come extrema ratio, il diritto di resistenza come azione collettiva nonviolenta, esito di una discussione altrettanto collettiva capace di produrre, oltre agli inevitabili slogan, qualche buon argomento. Che ci siano, o ci siano mai state, le condizioni per pensare di costruire questa pre-condizione, è lecito dubitare fortemente. Chi scrive è forse il primo a dubitarne. Ma, facendosi coraggio con le famose parole di Weber, prova, ancora una volta, a ripetere e soprattutto a ripetersi: non importa, continuiamo.
Ho presentato il primo nucleo di queste riflessioni nella relazione Costituzione e diritto di resisternza tenuta al convegno “La cultura civica degli italiani a sessant’anni dalla Costituzione”, organizzato il 23 ottobre 2008 dall’ “Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea” di Alessandria. Successivamente, nel dicembre dello stesso anno ho tenuto, grazie all’invito in collaborazione tra l’ Instituto Electoral del Distrito Federal e il Tribunal Electoral Federal di Città del Messico, una conferenza dal titolo “Diritto di resistenza e mutamento politico” che costituisce il primo abbozzo del capitolo 1.
Nel marzo del 2009 ho avuto modo di discutere le idee contenute nei capp. 3 e 4 in un seminario organizzato sul ruolo e la trasformazione dei poteri sociali presso la Università Carlos III di Madrid. Il 30 maggio 2009 ho presentato una relazione dal titolo Limiti del potere e diritto di resistenza al convegno “Norberto Bobbio e Alessandro Passerin d’Entrèves. Profili intellettuali a confronto” – che ha avuto luogo presso la facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta – la cui parziale rielaborazione costituisce la struttura del primo paragrafo del secondo capitolo. Infine, ho potuto discutere del concetto centrale del libro, la resistenza “costituzionale”, in occasione del XXIX seminario di Filosofia politica tenutosi ad Imperia l’1-2 luglio 2009. Agli organizzatori di questi incontri e a tutti coloro che hanno partecipato aiutandomi con i loro interventi a riflettere sull’argomento vanno i miei ringraziamenti. Un grazie particolare va poi a Andrea Greppi, Piero Meaglia e Patricia Mindus che hanno letto e commentato versioni preliminari del testo.
Non posso però nascondere che la riflessione sul diritto a resistere, intesa non solo come oggetto di studio ma anche come impegno civile, viene da più lontano. Il 25 aprile del 1994 spiegando le ragioni della costituzione di “un circolo di resistenza morale” – morale, non armata e neppure politica, nonostante il riferimento ideale alla resistenza da cui nacque la prima repubblica fosse intenzionale – Michelangelo Bovero registrava, in un breve testo intitolato Dal disagio alla resistenza. Alla ricerca di argomenti per il dissenso, l’acutizzarsi di un “sentimento di disagio e di sconforto, una sensazione paradossale (o è una tentazione?) di estraneità alla cittadinanza. Quale senso di appartenenza alla cittadinanza, là dove la costituzione – il contratto sociale – viene interpretato come un patto leonino che i vincitori impongono ai vinti, se pure non con la spada, ma con le arti del rimbecillimento della capacità di giudizio politico?”. E concludeva: l’esigenza di resistere a tutto ciò, innanzitutto con buoni argomenti, è “imprescindibile. Occorre passare dal disagio alla resistenza. Ovviamente disarmata, ovviamente civile, ovviamente democratica” (AA.VV, Argomenti per il dissenso 1. Costituzione democrazia antifascismo, Celid Torino 1994, pp. 12-13).
Quest’esigenza, che ho provato a raccogliere, è oggi altrettanto se non più viva di allora. Così come la necessità del riferimento ideale alla resistenza da cui è nata la Repubblica. Dedico questo libro a quei ragazzi che verso la fine del 1943 avevano vent’anni, come recitano i versi della canzone di Italo Calvino, e seppero compiere la scelta coraggiosa di resistere all’espressione più terrificante e paralizzante della Gorgone del potere. Lo dedico in particolare a uno di loro, mio suocero Eligio Battù, che, ricordando in una memoria dell’ottobre 1949 la sua attività di “ribelle”, così semplicemente la giustificava: “bisognava fare qualcosa per por fine a quei soprusi, bisognava almeno rischiare per accelerare la fine di quella situazione, bisognava conquistare la ‘libertà’ perché il nostro paese fosse ancora qualcosa di più di una semplice espressione geografica”.
Casalborgone, agosto 2009