Premessa...
Succede a tutti, credo, di dimenticare i compleanni. A me accade piuttosto spesso e in questa occasione mia moglie me lo ha rimproverato piuttosto aspramente: “Te ne sei dimenticato anche stavolta! Sei imperdonabile! Pensa come ci sarà rimasta male zia Rosina: il suo nipote prediletto non si è ricordato dei suoi ottant’anni!” Io, come al solito, mi sono sentito molto umiliato ma, come al solito non mi sono perso d’animo: ho comperato una scatola di cioccolatini e sono andato a trovarla: “Tanti auguri, cara zia – le ho detto già sulla porta porgendole sul palmo della mano la scatola lucente di stagnola dorata e nastrini d’argento- e scusa se sono in anticipo.” “Guarda –mi fa lei con l’aria appena appena un po’ risentita- guarda che il mio compleanno è passato da cinque giorni!” “Hai già compiuto ottantun anni?” le faccio meravigliato. “Ottanta, ottanta, ribatte lei scuotendo la testa, questa volta con un sorriso bonario. “Appunto –ribatto prontamente- i miei auguri sono per il tuo ottantunesimo compleanno!” A questo punto lei ha di nuovo scosso la testa ma mi ha sorriso di cuore ed ha dovuto poi convenire con me che gli auguri hanno più senso per il sempre incerto futuro che per l’immodificabile passato.
Credevo che trasformare un ritardo in anticipo fosse non più di un piccolo escamotage per salvare le buone maniere; invece è una regola che vale in moltissimi casi e non solo per i compleanni dimenticati; in più ha fatto scuola; me ne sono accorto l’altro giorno, quando il mio amico Giovanni mi ha telefonato per annunciarmi alcune sue riflessioni sul testamento biologico per il prossimo aggiornamento di KM . “Non ti sembra di essere un po’ fuori tempo? –l’ho ripreso con la gentilezza della domanda retorica- non hai detto nulla quando era il momento e lo fai adesso che lo scontro si è ormai concluso!- “Quale scontro?” mi ha chiesto con un tono che sembrava di sincera meraviglia. “Ma in che mondo vivi –gli ho ribattuto- hai dimenticato quello che è successo lo scorso inverno intorno al letto della povera Eluana?” “Ma stai scherzando! –mi ha risposto quasi rimproverandomi- io avevo in mente il prossimo, inevitabile, caso Englaro: dobbiamo munire il pensiero di un buon salvagente perché non sia sommerso dal profluvio di anatemi che allora, di nuovo, inonderà immancabilmente il dibattito pubblico.”.
“Touché” ho pensato e, come zia Rosina, ho dovuto dargli ragione.
Costantino Cea
NOTE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
Cosa accadrà –mi sono chiesto spesso in questi ultimi tempi- quando lo Stato sarà nuovamente investito della volontà di un cittadino di decidere del proprio corpo, posto dalla natura o dal caso in particolari condizioni? Probabilmente assisteremo all’identico triste spettacolo cui abbiamo assistito lo scorso inverno, quando sul corpo della povera Eluana Englaro e sulla pietas di suo padre si è scatenata come un uragano tutta la pochezza morale e culturale della nostra classe politica, nonché l’arroganza di quel cattolicesimo impietoso che avanza la pretesa di essere per diritto divino la sola fonte di legittimità di ogni atto o pensiero si compia o si agiti, in pubblico o in privato, nel nostro paese. Con la conseguenza che la domanda di cui lo Stato sarà investito riceverà pessime risposte, nel peggiore dei casi, o non risposte, nel migliore, lasciando così i soggetti coinvolti nella confusione o nella solitudine proprio in quello spazio dai contorni non ben definiti in cui la vita e la morte si toccano; proprio lì, cioè, dove è più necessario che la coscienza individuale si senta in sintonia con coscienza pubblica, se è vero che la persona non è “isola tra le isole”, ma si costituisce nella “dimensione relazionale” ed è perciò un “punto luminoso correlato intrinsecamente agli altri soggetti”. Come ha ricordato lo stesso cardinal Bagnasco nella sua prolusione alla 59° assemblea generale della CEI.
Se questa nostra previsione è troppo pessimista, saranno i fatti a dirlo. Certo è che, calmatosi l’uragano, il tema del cosiddetto testamento biologico è uscito tanto dal dibattito pubblico quanto dall’agenda politica; per opportunità o, meglio, per opportunismo, si suppone: perché altrimenti verrebbero in luce divisioni trasversali agli schieramenti in campo e si rischierebbe di scatenare una sorta di guerra di religione. Se è così, forse è allora più appropriato parlare di cinismo e paura. Cinismo perché per interessi di parte si trascura il principale interesse pubblico che è quello di avere delle buone leggi; buone leggi che –non ricordo chi l’ha scritto- vanno fatte quando si è sobri perché possano valere quando si è ebbri, mentre, si può aggiungere, a farle da ebbri mettono come minimo in imbarazzo quando si è sobri. E paura, perché si teme l’ostilità della parte più in vista e dalla voce più aggressiva del cattolicesimo italiano, invece di affrontare con coraggio un confronto a viso aperto con essa per fare finalmente della democrazia italiana una democrazia matura; matura, ossia laica. Il che non vuol dire escludere dal dibattito pubblico chi è portatore di una coscienza religiosa, tutt’altro; ma solo lasciare da parte i cosiddetti “principi non negoziabili”, proprio perché questi di necessità escludono chi tali principi non condivide. In democrazia, afferma Zagrebelsky, solo la democrazia stessa non è negoziabile.
“Certo –si obietterà- ma che democrazia sarebbe quella al cui fondamento non ci fossero la dignità e i diritti della persona?” Osservazione più che giusta e pienamente condivisa; ma se la dignità e i diritti della persona, in quanto fondamento, segnano il limite invalicabile di ogni negoziazione, pena il venir meno della democrazia stessa, non vuol dire che non si possa affondare lo sguardo nella comune idea della “persona” e vedere se questa sia un blocco monolitico o se per caso abbia invece più facce non del tutto coincidenti e tra le quali si apra uno spazio in cui principi etici che all’apparenza si escludono a vicenda possano invece convivere pacificamente l’uno accanto all’altro e, magari, anche negoziarsi reciprocamente.
È quello che si cercherà di fare qui brevemente muovendo dall’affermazione su citata e pienamente condivisa del cardinal Bagnasco, secondo cui la persona ontologicamente si costituisce “nella dimensione relazionale”. Tralasciando –sia detto per inciso- l’arbitrarietà e la presunzione con cui concediamo lo statuto di persona solo agli umani e lo neghiamo a tutti gli altri viventi, questa affermazione può essere espressa anche dicendo che c’è la “persona” solo e solo se è data anche la dimensione relazionale e che, viceversa, quando viene meno la dimensione relazionale non si può parlare più di “persona”. Ma, c’è da chiedersi, quand’è che per un individuo la dimensione relazionale viene meno? La risposta non è facile perché, se guardiamo bene, c’è una zona un po’ opaca in cui questa dimensione sussiste ma non siamo disposti ad ammettere che ci sia anche la persona; o, perlomeno, non lo ammettiamo sul piano del diritto né, tanto meno, sul piano biologico. È facile, per esempio, dire che fin quando le mie principali funzioni biologiche vitali sono attive, io sono “oggettivamente” e in ogni possibile senso in una dimensione relazionale, ma è difficile dire che non lo sia più quando l’attività di tutte queste mie funzioni sia cessata. Davvero quando sarò morto non sarò più in relazione con i miei simili? Il ricordo, il rimpianto, la pietà per il mio corpo, l’esecuzione delle mie volontà, i frutti di ciò che ho seminato -per usare una metafora un po’ vieta ma sempre efficace- non sono anch’esse delle relazioni? E dunque, perché quando il mio corpo sarà biologicamente morto nessuno vorrà attribuire lo statuto di “persona”a quel mio essere nel mondo in quel particolare modo, ossia con il cuore fermo ma con qualcosa ancora avvolto, per così dire, in una dimensione relazionale? Dov’è la differenza? Semplice, almeno credo: quando sarò morto gli altri potranno ancora essere in relazione con me, mentre io non potrò più esserlo con loro; ovvero: la differenza tra i viventi e i non viventi è che i primi possono anche mutare le loro relazioni con i secondi –il rimpianto scema, il dolore si attenua, i frutti il più delle volte si consumano, altre volte perdurano immutati, ma cambia il rapporto dei viventi con essi; mentre i secondi non possono più mutare le loro relazioni con i primi. Più in generale: la dimensione relazionale dei viventi si estende dal passato al futuro, quella dei defunti è chiusa nel passato: l’una coincide con la dimensione della temporalità, l’altra ne è fuori.
Se questa osservazione è corretta, ci porta a dire che non si può parlare in maniera univoca di “dimensione relazionale” e, di conseguenza, che anche quello di “persona” non è un concetto univoco ma, anzi, presenta diverse facce a seconda che la si guardi dal punto di vista dell’ontologia o del diritto. E naturalmente ci porta anche ad aggiustare il nostro assunto e a dire che, se sotto il profilo ontologico la persona è costituita dalla pura e semplice dimensione relazionale e che pertanto, una volta in essere non cessa mai di esserlo –almeno finché se ne conservi traccia- sotto il profilo giuridico la persona si costituisce solo se la dimensione relazionale coincide con la temporalità.
“Vive per sempre” si legge di frequente nelle iscrizioni funerarie; e l’espressione è corretta perché il “per sempre” declinato al presente -“vive”- indica l’attimo che non dilegua, ossia l’attimo che non è attimo: un paradosso per chi è nella temporalità, una verità per chi ne è fuori. Una verità, aggiungiamo, sul piano ontologico, un paradosso sul piano del diritto.
E se vogliamo restare su questo piano, dobbiamo riformulare la nostra domanda in questo modo: quand’è che la dimensione relazionale di un individuo si fissa oggettivamente fuori della temporalità per cui conveniamo che sotto il profilo giuridico è lecito dire che questo non è più “persona”? “Quando tutte le funzioni biologiche vitali sono definitivamente cessate” si può dire, ed è una risposta plausibile se si vuol far coincidere diritto e biologia (ma non ontologia); ma non è sempre e dappertutto stato così, sia in una direzione che nell’altra.
C’è stato un tempo, ad esempio, in cui la Chiesa cattolica sanzionava la cremazione perché, sosteneva, il corpo umano è destinato alla resurrezione; in questo caso il diritto fa tutt’uno non con la biologia, ma con l’ontologia e quindi, in qualche modo, riconosce lo statuto di “persona” anche oltre il limite della morte naturale, ossia oltre la cessazione di tutte le funzioni biologiche, quando la dimensione relazionale è indubitabilmente fuori della temporalità. Oggi la Chiesa, pur rimanendo fedele alla sua ontologia, tuttavia non condanna più la cremazione riconoscendo così una sorta di autonomia del diritto dall’ontologia, ossia riconosce una soglia oltre la quale l’individuo o, meglio, ciò che resta di lui dopo la cessazione delle sue funzioni biologiche, anche se destinato alla resurrezione ed alla vita eterna, tuttavia non sia più da considerarsi persona nel senso giuridico del termine.
“Sì, però –si obietta invocando il diritto naturale- resta pur sempre il limite invalicabile della morte naturale, al di qua del quale la persona va sempre e comunque riconosciuta e tutelata, e a nessun ordinamento può essere consentito di stabilire alcuna soglia.” Anche su questo il consenso è pieno e, spero, unanime; ma neppure questa è una risposta univoca perché anche il concetto di morte naturale non è così rigido e monolitico come può sembrare -anche se la morte reale purtroppo lo è. Anche qui, rifacciamoci a quanto è avvenuto nel mondo e nella coscienza comune: senza andare troppo lontano nel tempo, prima che si sviluppasse la tecnica degli impianti alla fine degli anni Sessanta, il convincimento comune, la deontologia medica e lo stesso ordinamento giuridico identificavano la morte naturale con la cessazione di tutte le funzioni biologiche vitali culminante nella fine del battito cardiaco, considerato l’ultima soglia superata la quale non c’è ritorno o, perlomeno, non c’è ritorno per via naturale; oggi, con il consenso preventivo dell’interessato, o attuale di un suo presunto fiduciario, si può essere considerati morti alla cessazione definitiva della sola funzione cerebrale pur mantenendo gli altri organi la loro piena funzionalità. Oggi a differenza di ieri, insomma, sia il nostro ordinamento, sia la morale comune anche ai cattolici più intransigenti, riconoscono al soggetto la liceità di uscire volontariamente dalla temporalità, una volta entrato nella condizione di coma irreversibile, a cuore ancora pulsante, ossia di togliersi la veste giuridica di persona prima che cessino tutte le sue funzioni biologiche vitali.
Così, senza concedere a chicchessia, individuo o Stato, il diritto di disconoscere a qualcuno lo statuto di persona prima della sua morte naturale, quest’ultima ci ha tuttavia mostrato anch’essa più facce e, pur essendo un dato oggettivo e dai contorni abbastanza ben definiti sul piano biologico, appena si affaccia sul piano del diritto questi suoi contorni sfumano alquanto. Molto probabilmente un biologo scuoterebbe la testa con raccapriccio ma, confidando nella sua benevolenza per la mia ignoranza, credo si possa dire che la faccia biologica ci mostra la morte come evento istantaneo –il fatidico ultimo respiro; la sua faccia giuridica, che la pratica dei trapianti ha imposto all’attenzione di tutti, ce la mostra piuttosto come un’area di confine in cui trova spazio la legittima libertà del soggetto di individuare egli stesso in via preventiva il limite tra essere nella temporalità e l’esserne fuori, tra la condizione giuridica di persona e quella di non persona.
Una domanda sorge allora spontanea a questo punto: se attualmente a un soggetto è riconosciuta la facoltà di autorizzare preventivamente l’espianto dei propri organi determinando così la propria morte biologica prima che cessino tutte le sue funzioni vitali –e nessuno, a quanto risulta mette in dubbio la legalità di tale autorizzazione- non vuol dire che nel nostro ordinamento esiste già la figura del testamento biologico, anche se non porta questo nome? E allora, perché affannarsi per affastellare una nuova legge su una materia già disciplinata? “Per fissare dei limiti –si dirà- perché se è sul piano del diritto che la morte si configura come un’area e non come una linea netta, è competenza e compito della politica fissarne i contorni con apposite leggi. Ed è giusto che torni a farlo ogni qualvolta nuove scoperte o fatti nuovi permettano di definire con maggior precisione questi contorni o, al contrario, li rendano meno certi, come è accaduto quando, a proposito di Eluana Englaro, si è voluto assimilare il coma permanente al coma irreversibile.”
Non so se questa sia una risposta corretta; certo è però che sembra dettata più da uno spirito ragionieristico, incapace di interrogarsi sul senso delle sue azioni, che non da un’autentica cultura legislatrice che invece sta bene attenta al senso ed ai limiti del suo operare. Voler fissare in maniera rigida i contorni di quell’area incommensurabile in cui si compendia tutta la vita di un individuo significa infatti, a mio giudizio, ignorare i confini posti all’attività legislativa dall’art. 32 della nostra Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento terapeutico se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. È, tra i dettati costituzionali, forse quello dalla più marcata impronta filosofica perché segna lo spartiacque tra diritto ed etica e, quindi, il limite dove il primo deve arrestarsi per lasciare spazio alla seconda.
Non l’etica, s’intende, come insieme di norme circostanziate cui si deve obbedienza, ma l’etica nel suo senso più alto, quella che chiama ciascuno alla propria responsabilità; quella che nelle situazioni incommensurabili obbliga ciascuno a cercare dentro se stesso quel buon consiglio che nessun altro potrà dare, ma che chiunque deve aiutare a cercare attraverso il calore discreto del rispetto e della solidarietà; attraverso la vitalità di una relazione che rifiuta fermamente di trasformarsi in prevaricazione: da soli, ma non in solitudine. Ed anche in questo stanno la saggezza e la laicità di una costituzione: nel riconoscere i propri limiti e sbarrare il passo alla legge perché la persona, quel “punto luminoso correlato intrinsecamente agli altri soggetti”, proprio in forza di questa correlazione, possa brillare di luce propria.